mercoledì 18 marzo 2026

 

Otto motivi per dire NO

 

Il 22 e 23 marzo andremo a votare per approvare o rigettare la proposta di modifica costituzionale relativa all’Ordinamento giurisdizionale ed alla istituzione della Alta corte disciplinare, meglio conosciuta come proposta per la separazione delle carriere tra i giudici ed i pubblici ministeri.

Per meglio comprendere la portata dalla proposta riforma, è necessario prescindere per un momento da una discussione intorno ai massimi principi e ripartire dallo specifico testo normativo, confrontando il testo vigente con le modifiche proposte.

I principi, come le idee, hanno necessità delle gambe degli uomini per camminare e se si mettono loro scarpe troppo strette non svolgono la loro corretta e benefica funzione.

Per intenderci, se su un foglio di carta scrivo in bella grafia una frase del tipo “Bisogna accettare le persone per quello che sono”, tutti interpreteranno questa affermazione come un principio di comprensione e di fratellanza.

Ma se scrivessi la medesima frase “Bisogna accettare le persone per quello che sono” su entrambe le facce di un’ascia bipenne debitamente affilata, sfido chiunque a riconoscere in tale affermazione un principio di condivisione ed accettazione

Il punto di questa riforma è proprio questo : capire se, come la dipingono i sostenitori, sia effettivamente un manifesto di buoni principi derivante da alti ideali, che potrebbe migliorare la Costituzione e la giustizia, ovvero, come sottolineano i critici, sia piuttosto un’ascia puntata contro la nostra Costituzione, per intaccarne alcuni dei principi fondamentali di civiltà giuridica.

Andiamo al tema al tema seguendo gli otto articoli di cui si compone il testo normativo proposto dalla riforma.

 

1.      Il (falso) mito della separazione delle carriere

La riforma è presentata come per mettere in atto la separazione delle carriere tra Pubblici Ministeri e Giudici, necessaria per una giustizia più giusta.

Il tema è falso, non solo perché la separazione delle carriere e delle funzioni è già stabilito dalla vigente legislazione ordinaria, tanto che solo 30 / 40 magistrati su circa 10.000 hanno optato per il cambio di funzione ogni anno, ma perché graniticamente contradetto dallo stesso testo di riforma.

Il secondo comma dell’art. 105 della Costituzione, nel testo vigente, recita : “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”.

Il Consiglio superiore della magistratura può, nel testo vigente, designare come giudici di Cassazione i professori universitari e gli avvocati con i requisiti descritti dalla norma.

La riforma aggiunge un terzo gruppo di soggetti : (art. 105 Costituzione comma 2, come modificato) “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Ove la riforma fosse approvata, il CSM dei giudici (con la riforma sono previsti due Consigli superiori della magistratura, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri, per assicurare la loro separazione) potrebbe nominare come giudici di Cassazione i magistrati requirenti, ossia … i pubblici ministeri, con buona pace della tanto proclamata separazione delle carriere.

Un magistrato che per tutta la sua vita ha svolto le funzioni di Pubblico ministero, occupandosi esclusivamente di penale, salvo minime residue competenze in materia civile, sarebbe nominato come giudice nell’ultimo e più alto grado della giurisdizione, costituito dalla Corte di Cassazione, in una qualsiasi delle sue sezioni, anche civili.

Non è pertanto questo l’effettivo obiettivo della riforma, proclamato più volte ma smentito decisamente dalla vista modifica.

 

2.     Il (falso) mito della parità delle parti nel processo; l’art. 358 cpp

Questo principio è agitato dai sostenitori della riforma, sostenendo che il rito accusatorio del processo penale, introdotto con la riforma del 1988 / 1989 – c.d. Codice Vassalli, richiederebbe per essere completo una totale separazione tra Pubblico ministero, che è la parte del processo che rappresenta la pubblica accusa, dai giudici.

L’argomento è fallace e non considera la normativa vigente; l’art. 358 cpp recita : “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 (id est le indagini penali per l’accertamento del reato, NdR) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.”

La seconda parte dell’articolo impone al Pubblico ministero di raccogliere non solo le prove a carico dell’indagato, per la sua eventuale condanna, ma anche quelle a favore che possano escludere la sua responsabilità;

questo obbligo deriva dalla natura di parte (certamente del processo ma) pubblica; in altri termini il Pubblico ministero non è una sorta di sceriffo che prima spara e poi verifica la colpevolezza ma ha il compito di accertare la verità dei fatti al fine di tutelare l’ordine pubblico e la libertà di ogni singola persona;

ed è da sottolineare che la norma in esame è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nel 1988/89 con il nuovo Codice di Procedura Penale (il cosiddetto "Codice Vassalli"), proprio quando il sistema (da inquisitorio) è diventato accusatorio.

È stato proprio il legislatore del rito accusatorio che ha voluto il Pubblico ministero non come semplice (e sempre) parte accusatrice ma come funzionario pubblico con l’obbligo di accertare la verità dei fatti e non solo la colpevolezza di un indagato.

Resta così smentito anche questo argomento a sostegno della riforma.

 

3.     L’autonomia del Pubblico Ministero

Altro punto critico è la indipendenza e l’autonomina del Pubblico ministero dal potere esecutivo, ossia il Governo; la separazione del PM dai giudici comporterebbe uno scivolamento dello stesso nell’area di controllo del Governo.

L’art. 101 comma 2 della Costituzione (testo vigente) afferma “I giudici sono soggetti soltanto alla legge.”

L’art. 107 ultimo comma della Costituzione (testo vigente) recita “Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.”

La diversa disciplina è evidente; i Giudici, coloro che emettono le sentenze sono per dettato costituzionale soggetti soltanto alla legge ed a nessun altro potere, neanche di ordine costituzionale come il Governo;

i Pubblici ministeri, come parte pubblica del processo, godono delle garanzie stabilite dalle norme dell’ordinamento giudiziario.

In questo secondo caso, ad una qualsiasi maggioranza parlamentare, sarebbe sufficiente modificare la legge (ordinaria) che disciplina l’ordinamento giudiziario; e tale modifica sarebbe resa più facile dal fatto che i Pubblici ministeri sono separati dai giudici a seguito della riforma costituzionale.

Va notato che la normativa vigente, all’articolo 69 dell'ordinamento giudiziario, Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, stabilisce che “Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”;

il testo è stato modificato dall’articolo 39 del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura); il testo originario parlava di “direzione del Ministro” in luogo della vista “vigilanza”.

La norma dell’art. 69, per come modificata, pur mai formalmente mai abrogata da una legge espressa, è ritenuta implicitamente abrogata per incompatibilità con i principi costituzionali entrati in vigore con la Costituzione del 1948, tra i quali principi rientra l’appartenenza dei Giudici e dei Pubblici ministeri ad un medesimo ordinamento giudiziario;

con la modifica proposta dalla riforma, tale opinione implicitamente abrogativa potrebbe essere rivalutata e quindi il Pubblico ministero sarebbe sottoposto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia;

in tal caso sarebbe di piana evidenza la difficoltà / impossibilità del Pubblico ministero nello svolgere indagini in cui potrebbero esse coinvolti uomini del Governo o di altri poteri pubblici.

 

4.     Il Pubblico ministero e la polizia giudiziaria

L’art. 109 della Costituzione dispone “L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”.

Nel nuovo quadro delineato dalla proposta riforma il PM finisce come isolato e separato dai giudici ed il legame tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria diventerebbe ancora più critico; senza l'appartenenza del PM alla stessa "famiglia" dei giudici, la Polizia Giudiziaria potrebbe finire per rispondere più al potere esecutivo (Ministero dell'Interno/Difesa) che all'autorità giudiziaria, indebolendo la “dipendenza diretta” prevista dalla Costituzione.

 

5.     Il (molto aberrante) criterio del sorteggio

La riforma formula il criterio del sorteggio per comporre i due Consigli superiori della magistratura, giudicante e requirente, e l’Ata corte di disciplina, per (asseritamente) contrastare il presunto dominio delle correnti all’interno delle associazioni di categoria.

È di piana evidenza la palese aberrazione rappresentata dal fatto che organi decisionali sarebbero composti per estrazione a sorte dei componenti, in aperto contrasto con il diritto di ogni comunità, professionale, di categoria o territoriale, di scegliere i propri rappresentanti, onerandoli di un mandato che lega elettori ed eletti.

A tanto va aggiunto che il sorteggio per la componente dei magistrati giudicanti e requirenti è previsto ricomprendendo tutti i magistrati in servizio (ad oggi poco meno di 10.000), al contrario della componente c.d. laica per quale è prevista la formazione di un elenco di docenti universitari e avvocati con almeno 15 anni di anzianità da parte del parlamento.

Nessuna altra indicazione è fornita, rinviando il numero e le procedure del sorteggio ad una futura legge (art. 104 della Costituzione nel nuovo testo), consentendo così alla maggioranza di turno di determinare tali passaggi essenziali.

Un sorteggio su una base 10.000 è completamente diverso da un sorteggio su una base ristretta; in linea teorica, la base (ristretta) dei componenti laici potrebbe essere composta esclusivamente da componenti della maggioranza parlamentare di turno ovvero che si richiamino ad essa, rendendo di penetrante un potere di controllo all’interno dei ricordati organi; e sarà la futura legge a determinare questo essenziale requisito.

 

6.     La norma costituzionale … “incostituzionale”

Il punto è stato acutamente sollevato dall’Avv. Vincenzo Scirchio in un post sul suo profilo Facebook (post del 90/03/2026 ore 12,13  https://www.facebook.com/vincenzo.scirchio ).

La proposta riforma contiene un capolavoro di contrasto tra norme di rango costituzionale mai visto prima.

L’art. 102 secondo comma della Costituzione, non modificato, recita testualmente: “Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura”.

La riforma sottrae il potere disciplinare ai due nuovi CSM e lo affida ad una Alta Corte disciplinare.

Tale Alta Corte null’altro è se non un giudice speciale (con l’aggravante di essere inserito nella normativa Costituzionale), essendo unicamente dedicato alle competenze disciplinari dei magistrati giudicanti e requirenti; il contrasto con il ricordato art. 102 comma 2 Cost. è di palese evidenza.

L’art. 111 penultimo comma della Costituzione, non modificato, recita testualmente: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”.

Il nuovo art. 105 penultimo comma reciterebbe testualmente: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinnanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”.

Tale previsione, impedendo il ricorso al giudizio di Cassazione, è in stridente contrasto con la norma dell’art. 111 Cost su ricordato.

 

7.     I ripetuti rinvii alla legge

La riforma, inoltre, rinvia alla legge ordinaria la definizione di alcuni aspetti essenziali della normativa; come già sopra visto, l’art. 104 Cost, nuovo testo, rinvia alla legge il numero dei sorteggiandi e le procedure stesse del sorteggio;

rinvia alla legge ordinaria la disciplina dei casi di incompatibilità tra i componenti dei due CSM e dell’Alta Corte di disciplina con le altre cariche pubbliche o private;

ed infine, rinvia alla legge ordinaria “gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte” (art. 105 ultimo comma Cost. nuovo testo);

in altri termini, una qualsiasi maggioranza politica potrebbe modificare in qualsiasi momento tutti gli essenziali aspetti della disciplina;

e non è un caso che sia in discussione un nuovo sistema elettorale che prevede un cospicuo premio di maggioranza alla forza politica o coalizione che dovesse superare il 40% dei consensi espressi;

e basti pensare alla sempre più scarsa affluenza alle urne per rendersi conto che, ipotizzando un’affluenza del 50% degli aventi diritto al voto, sarebbe sufficiente il (40% di tali voti ossia il) 20% del corpo elettorale per modificare a suo piacimento le dette normative.

 

8.     La tendenza legislativa in atto

La proposta riforma, infine, va inquadrata nel contesto normativo che è continuamente modificato dalla attuale maggioranza.

Con la L. 09/08/2024 n. 144 è stato abrogato il reato di abuso di ufficio.

Con la L. 07/01/2026 n. 1 sono state apportate incisive modifiche alla disciplina dei controlli della Corte dei Conti, rendendoli meno efficaci e stringenti.

All’orizzonte vi è il progetto di introdurre il premeriato con elezione diretta del futuro presidente del Consiglio dei ministri.

È in corso di attuazione la c.d. autonomia differenziata tramite la stipula delle intese tra le regioni richiedenti ed il Governo (al di fuori di un qualsiasi controllo parlamentare).

In questo quadro, la proposta riforma della costituzione, sotto l’alibi della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e con il fine di disarticolare il potere giurisdizionale (che, si ricordi, è uno dei tre poteri della costituzione : legislativo – il Parlamento -,  esecutivo – il Governo – e giurisdizionale – la Magistratura), è un ulteriore tassello di una modifica strutturale del rapporto tra i poteri costituzionali per arrivare ad un potere esecutivo non soggetto ai controlli di alcun altro potere e che determina la volontà parlamentare attraverso una maggioranza artefatta da un premio di maggioranza abnorme.

La storia insegna che ogni squilibrio tra i poteri dello Stato in favore di quello esecutivo porta inevitabilmente ad una restrizione delle libertà di ognuno di noi, divenendo i diritti di civiltà soggetti al controllo ed al potere di modifica (ovvero restrizione) del Governo di volta in volta in carica.

Pertanto, visti gli otto articoli della riforma, vi sono almeno otto motivi per dire NO.